Iniziativa Saso del 2010-05-31

PDL RIASSUNTO IX LEGISLATURA: “Interventi Regionali per la prevenzione ed il contrasto al bullismo ”

                                              

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA        Atti consiliari                                 Regione Liguria                                                                    

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VIII    LEGISLATURA   -   DOCUMENTI    -   PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

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CONSIGLIO  REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

 

 

 

Alessio  SASO

 

 

Gianni   PLINIO

 

 

 

 

 

 

 

avente ad oggetto:

 

“Interventi Regionali per la prevenzione ed il contrasto al bullismo ”

 

 

 

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il


 

 

RELAZIONE

 

 

 

 

 

I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato le scuole della Liguria, configurano un quadro preoccupante, che vede coinvolto tutto il territorio nazionale, e che, come sottolineato dalla circolare ministeriale del 5 febbraio 2007, pone la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche strumenti atti a consentire l’incremento di azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità a fondamento dell’educazione scolastica, che, oltre all’apprendimento dei vari percorsi formativi, prevedono la valorizzazione della persona, la crescita, lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti. Il valore educativo dell’esperienza scolastica, infatti, deve comprendere e superare la mera acquisizione di conoscenze e competenze, e deve costituire l’opportunità per l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili. Essendo la scuola il luogo su cui convergono tensioni e dinamiche complesse, essa rappresenta l’istituzione preposta alla prevenzione ed al contrasto di comportamenti antisociali e del fenomeno del bullismo.

 

Il problema del bullismo è un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta del singolo, ma riguarda il gruppo dei pari nel suo insieme e, nelle sue forme più sottili e subdole, è difficile da identificare, ma con possibili conseguenze estremamente drammatiche. Il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. E’ un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione ed isolamento, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

 

Appare evidente che per prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica che vedono protagonisti bambini e adolescenti, si deve sostenere e valorizzare, in particolare, il ruolo degli insegnanti, i quali svolgono un’azione delicata e impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna istituzione scolastica è chiamata ad assolvere. Con la presente proposta di legge la Regione, pertanto, intende promuovere e divulgare la cultura della legalità e del benessere dello studente, mettendo a disposizione il finanziamento di progetti finalizzati al supporto dello svolgimento del compito educativo degli insegnanti, in un rapporto di collaborazione con l’Osservatorio Regionale contro il Bullismo, altre istituzioni territoriali e le asscoiazioni/cooperative operanti nel settore educativo, in un’ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola. In particolare i progetti potranno essere costituiti da: campagne di informazione/formazione – anche rivolte agli insegnanti -   e di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno ed a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti con il coinvolgimento degli stessi studenti allo scopo di far loro trovare possibili soluzioni ad un problema che li riguarda direttamente. Inoltre si ritiene utile, proprio per le finalità educative degli adolescenti in generale, ma in particolare, per i soggetti che dietro il loro comportamento prevaricatore, e talvolta, aggressivo/violento, celano la perdita di ogni tipo di valore, ogni senso di speranza, e, spesso dell’interesse per la loro stessa vita, il finanziamento anche di progetti che prevedano l’insegnamento di arti marziali (quale percorso extracurricolare). Contrariamente a quanto comunemente si pensa, la pratica di arti marziali non ha l’obiettivo di provocare danni fisici all’avversario, ma, al contrario, solo quello di difendersi. Non solo, può anche avere una funzione educativa nel promuovere un rapporto più sano tra i giovani e l’aggressività. L’aggressività del “bullo” è senza controllo, non ha regole, è distruttiva per l’ambiente, per i coetanei e per gli stessi “bulli”. L’arte marziale è una pratica che comprende l’aggressività dell’adolescente, la valorizza, la fa esprimere, ma soprattutto la regola. E’ un tipo di combattimento che insegna a non barare, a non cercare facili scorciatoie, ad imporre a sé stessi di agire in modo corretto e leale. Nel combattimento la regola, la disciplina, l’ordine diventano regola, disciplina e ordine mentale così da non lasciare spazio alla violenza e all’arroganza. Da sola certamente non può risolvere il problema del bullismo, ma può, però, contribuire a formare una nuova mentalità, un nuovo stile di vita nei ragazzi. Si ricorda, tra l’altro al riguardo, come, recenti studi scientifici abbiano dimostrato l’efficacia, per esempio, del karate, sia come strumento educativo che di terapia nei disturbi neuro-comportamentali, nelle diverse fasi della crescita dell’individuo, fino alla degenerazione nella sindrome ADHD, e proprio nei fenomeni di bullismo. I progetti, con le finalità di cui sopra, sono intesi da destinarsi alle prime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che coprono le fasce di età più interessate dal fenomeno. Gli istituti scolastici che, per superficialità e/o disinteresse, non attivassero i sopracitati progetti e/o interventi educativi, pur in presenza di eventuale informazione da parte delle famiglie, possono essere segnalati all’Osservatorio Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione.

 

 

                                                                                              Alessio SASO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge regionale recante:

 

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto al bullismo”

 

 

 

Articolo 1

 

(Finalità)

 

1.      In attuazione dell’articolo 2 comma 2 lettere a) e l) dello Statuto, la Regione, riconoscendo che gli episodi di bullismo e violenza che si realizzano soprattutto all’interno degli istituti scolastici configurano un’emergenza sociale, promuove e sostiene azioni di prevenzione e di contrasto del fenomeno attraverso la piena e concreta realizzazione delle finalità a fondamento dell’educazione scolastica, il superamento della mera acquisizione di conoscenze e competenze, la valorizzazione della persona, lo sviluppo educativo e sociale del singolo, la cooperazione e la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti.

 

 

Articolo 2

 

(Intervento regionale)

 

1.      La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, sostiene il ruolo degli insegnanti nella delicata funzione educativa e divulga la cultura della legalità e del benessere dello studente attraverso il finanziamento di progetti da attivarsi nelle prime classi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, anche in collaborazione e sinergia  con altre istituzioni territoriali e associazioni o cooperative di educatori, diretti a:

 

a)      realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno e delle sue conseguenze, al fine di sviluppare una coscienza di non accettazione delle prepotenze tra gli studenti;

 

b)      organizzare corsi di formazione del personale scolastico atti a garantire l’acquisizione della tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative atte a prevenire il fenomeno, a consentirne la precoce individuazione e contrastarne la diffusione;

 

c)      promuovere la frequenza extracurricolare di corsi di insegnamento di arti marziali, anche attraverso convenzione con scuole qualificate e di comprovata esperienza nel settore del disagio sociale minorile, da parte dei giovani che manifestino una accentuata aggressività fisica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3

 

(Modalità di attuazione)

 

1.      La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa l’ammontare del contributo, le modalità di presentazione delle domande, nonché eventuali criteri di priorità da applicare nella formazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento.

 

2.      Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta forma la graduatoria e provvede alla concessione del contributo agli istituti scolastici e agli altri soggetti attuatori del progetti ammessi.

 

3.      I destinatari del finanziamento sono tenuti a presentare all’Osservatorio regionale permanente sul fenomeno del bullismo, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale, dettagliata relazione sulla realizzazione del progetto nonché osservazioni o dati utili a monitorare il fenomeno.

 

4.      Le famiglie che abbiano segnalato agli istituti scolastici casi riconducibili al fenomeno del bullismo possono presentare analoga segnalazione all’Osservatorio regionale di cui al comma 3 e al Ministero della Pubblica Istruzione, qualora gli istituti scolastici non abbiano provveduto ad adottare le misure richieste.

 

Articolo 4

 

(Norma finanziaria)

 

1.      Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2008 nell’Area X - Persona, famiglia, associazioni.

2.      Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.