Iniziativa Saso del 2010-05-31

PDL RIASSUNTO IX LEGISLATURA: “INTERVENTI REGIONALI DIRETTI A FAVORIRE IL PERCORSO RIEDUCATIVO DEI DETENUTI ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’”

Atti consiliari           CONSIGLIO  REGIONALE  ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA  LIGURIA                                                                         

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VIII    LEGISLATURA   -   DOCUMENTI    -   PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

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CONSIGLIO  REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA  LIGURIA

 

 

 

 

Prot. N° 166-8L/07                                                              Genova, 24.10.2007

 

 

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

 

 

 

 

Alessio SASO

 

 

 

 

Gianni PLINIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avente ad oggetto:

 

“INTERVENTI REGIONALI DIRETTI A FAVORIRE IL PERCORSO RIEDUCATIVO DEI DETENUTI ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’”

 

 

 

 

 

 

 

Presentata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il

 


 

RELAZIONE

 

 

 

 

La presente proposta di legge, in piena armonia e coerenza con le disposizioni legislative vigenti e tenendo conto degli orientamenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché del Ministero della Solidarietà Sociale, individua nello svolgimento di una attività lavorativa il fondamento per un effettivo percorso di rieducazione e di reale reinserimento sociale per i cittadini in situazione detentiva. Questo principio diventa il presupposto affinché il periodo della detenzione non rimanga un “tempo vuoto”, ma al contrario si trasformi in un’opportunità per svolgere esperienze lavorative ed acquisire nuove professionalità utili anche per un reinserimento socio-lavorativo al termine della detenzione carceraria.

Lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, intervenendo su concrete esigenze delle comunità locali, permette anche una graduale diversa considerazione del detenuto stesso, non più visto solo come un soggetto che ha arrecato un danno alla convivenza civile ma anche come un lavoratore che con costi più contenuti fornisce un servizio apprezzabile dalla collettività.

Per una concreta applicazione di tali princìpi e conseguire queste finalità, la proposta prevede la concessione di contributi a soggetti, sia pubblici che privati, che presentino progetti finalizzati alla realizzazione di lavori di pubblica utilità avvalendosi di cittadini in stato di detenzione ammessi al lavoro esterno. Si pensa, per fare alcuni esempi, a  progetti lavorativi legati alla manutenzione e cura del verde, delle strade, oppure alla pulitura degli alvei dei fiumi, nel quale si preveda anche un sostegno educativo, proponendo ai destinatari una formazione alla cultura ed al rigore del lavoro, l’acquisizione delle nozioni di base e delle regole comportamentali ed operative del mondo del lavoro, nonché lo sviluppo delle capacità relazionali ed il recupero dell’autostima dei soggetti coinvolti, oltre, naturalmente, all’impegno nell’esecuzione del lavoro stesso.

Nel contempo i Comuni, le Province, i soggetti che si volessero avvalere dei contributi previsti, potrebbero, in parte, far fronte a quei lavori pubblici, per i quali i fondi scarseggiano sempre e il personale addetto spesso è insufficiente. La presente proposta prevede anche che i soggetti beneficiari rilascino, ai detenuti impiegati nel progetto, regolare attestazione comprovante l’attività svolta, nonché la professionalità e/o le competenze acquisite nello svolgimento della stessa,.che potrà essere utile anche ai fini di un inserimento socio-lavorativo futuro.

Intendiamo inoltre ribadire con questa legge che la formazione di un carattere più solido e consapevole delle proprie azioni del soggetto detenuto sia la migliore garanzia del suo effettivo recupero, considerando la significativa percentuale di recidivi che tornano a delinquere più che per una forte volontà  di farlo, proprio a causa di una insufficiente capacità di autodisciplinarsi.

Attraverso queste forme di intervento sarà quindi possibile conciliare l’effettivo recupero dei detenuti, recupero non più affidato alla semplice e passiva permanenza in una cella, con l’utile ed apprezzato intervento a favore delle comunità locali.

 

 

 

 

Alessio SASO

 

 

 


 

Proposta di legge regionale recante:

 

 

 

“INTERVENTI REGIONALI DIRETTI A FAVORIRE IL PERCORSO RIEDUCATIVO DEI DETENUTI ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’”

 

 

 

 

 

Articolo 1

( Principi e finalità)

 

1.      La Regione riconosce, in armonia con le disposizioni legislative vigenti e in collaborazione con il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e con il Ministero della Solidarietà Sociale, l’attività lavorativa e la formazione dei detenuti quali strumenti fondamentali per consentire l’avvio di un percorso di rieducazione diretto all’effettivo reinserimento sociale per i cittadini in situazione detentiva.

2.      La Regione riconosce che il periodo della detenzione deve essere impiegato utilmente a beneficio sia dei ristretti stessi che della collettività ed un’opportunità per svolgere attività lavorative di pubblica utilità e/o acquisire nuove professionalità spendibili nel futuro.

 

 

Articolo 2

(Soggetti ammessi al contributo)

 

1.      Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti, sia pubblici che privati, che presentino entro il 30 settembre di ogni anno, progetti finalizzati alla realizzazione di lavori di pubblica utilità avvalendosi di persone in stato di detenzione nelle Case Circondariali della Liguria, ammessi al lavoro esterno, ai sensi della legge vigente.

2.      I progetti possono essere presentati anche congiuntamente dai soggetti indicati al comma 1, i quali sono tenuti ad indicare tra loro il soggetto coordinatore e responsabile.

 

 

Articolo 3

(Collaborazioni istituzionali)

 

1.      La Giunta regionale, sentita l’amministrazione penitenziaria e giudiziaria competenti, individua i progetti che possono essere ammessi al contributo regionale di cui all’articolo 5.

2.      L’individuazione dei soggetti da impiegare nei singoli progetti ammessi al finanziamento è effettuata dall’Amministrazione penitenziaria sulla base dell’attitudine del detenuto e della professionalità richiesta in relazione all’attività lavorativa prevista; la stessa amministrazione può in qualsiasi momento disporre la cessazione dell’attività lavorativa qualora il comportamento del detenuto risulti incompatibile con la sua prosecuzione e provvedere contestualmente alla sostituzione con altro detenuto.

3.      Le Province, attraverso i Servizi Sociali e gli Uffici delle Politiche del Lavoro, promuovono la sottoscrizione di intese con l’Amministrazione Penitenziaria Regionale e gli Istituti di pena del territorio finalizzate a percorsi socio-rieducativi tramite lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

 

 

 

Articolo 4

(Criteri di ammissibilità delle domande)

 

1.      Possono essere ammessi al contributo i progetti che prevedono l’impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da un solo soggetto, e di almeno cinque unità lavorative nel caso in cui sia stato predisposto con il concorso di più soggetti; detti progetti devono prevedere un’attività formativa volta  al  recupero educativo e relazionale dei soggetti detenuti. 

 

 

Articolo 5

(Priorità)

 

1.      La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e fissa i punteggi per la formazione della graduatoria, tenendo conto delle seguenti priorità:

 

a)      progetti predisposti da Comuni, loro Consorzi e associazioni, dalle Comunità montane, dalle Province e dagli Enti di gestione delle aree protette;

b)      progetti che prevedano interventi diretti al risanamento, manutenzione e valorizzazione ambientale e/o alla conservazione dei beni culturali e/o architettonici;

c)      progetti presentati d’intesa con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni;

d)      compartecipazione al progetto di più soggetti;

e)      durata del progetto;

f)        numero dei detenuti impiegati nel progetto.

 

 

Articolo 6

(Ammontare del contributo)

 

1.      La Giunta regionale eroga al soggetto richiedente un contributo pari al 50 per cento delle integrazioni economiche dallo stesso corrisposte ai lavoratori impiegati nel progetto e dei relativi costi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

 

Articolo 7

(Modalità di erogazione del contributo)

 

1.      Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale provvede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alla concessione dei contributi, sulla base della graduatoria formata secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 5.

2.      Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti destinatari comunicano alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di concessione del contributo, di cui al comma 1, l’avvio del progetto ammesso al finanziamento e, entro sessanta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla stessa il rendiconto e la relazione sull’attività svolta.

3.      La Giunta regionale può effettuare controlli e richiedere l’eventuale ulteriore documentazione relativa alla realizzazione del progetto ammesso al finanziamento.

4.      Il contributo è liquidato nella misura pari al 40 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte della Regione e il restante 60 per cento alla presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.

 

 

Articolo 8

(Obblighi dei soggetti destinatari del contributo)

 

1.      Oltre agli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 2, i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a rilasciare ai detenuti impiegati nel progetto attestazione comprovante l’attività svolta, nonché la professionalità e le conoscenze acquisite nello svolgimento della stessa.

 

 

Articolo 9

(Norma finanziaria)

 

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa  fronte mediante lo stanziamento iscritto nell’Area X (Persona, famiglia, associazioni) all’ U.P.B. 10.201 “Fondo per le politiche sociali” nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007.

2.   Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.